Quando si vende casa servono tutta una serie di documenti che vanno a descrivere l’immobile e che ne determinano il valore. Tra questi c’è l’Attestato di Prestazione Energetica, chiamato anche APE. Secondo la legislazione italiana è obbligatorio presentare l’APE per i trasferimenti di proprietà a titolo oneroso, quindi per la vendita degli immobili, ma anche per i contratti di locazione.
Attestato di prestazione energetica per vendere casa, cos’è?
L’APE, prima delle modifiche del 2013 veniva chiamato A.C.E., è la documentazione che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di una abitazione o di un appartamento.
Si tratta di uno strumento di controllo che sintetizza le prestazioni energetiche con una scala che va dal massimo grado A4, al minimo G. Redigere questo documento è obbligatorio per la vendita o l’affitto di un immobile.
L’APE ha solitamente una validità di dieci anni ma vanno effettuati, per legge, dei controlli periodici alla caldaia così da preservare la validità dell’attestazione. Per fare questo il sopralluogo nell’immobile è obbligatorio.
L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) non va confuso con l’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) che non prevede l’assegnazione di una classe energetica.
Perché serve l’APE per vendere casa a Trento
L’APE è uno strumento molto importante in fase di vendita di un immobile, serve perchè:
- si tratta di uno strumento per valutare la convenienza economica dell’acquisto e della locazione di un immobile in relazione ai consumi energetici, fattore sempre più importante per gli acquirenti
- serve per consigliare degli eventuali interventi di riqualificazione energetica
Anche se può sembrare una noiosa pratica burocratica, l’APE è un documento che in futuro porterà notevoli vantaggi. In particolare perché:
- ci sarà un aumento del valore degli immobili caratterizzati da consumi energetici bassi
- lo stato ha proposto notevoli incentivi alla costruzione di edifici ad alto rendimento energetico e per ristrutturazioni energetiche
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Vendere casa: quanto costa e chi paga l’attestato di prestazione energetica
Per vendere casa è obbligatorio avere tra i documenti da presentare ai possibili acquirenti l’attestato di prestazione energetica. Il pagamento dell’APE di solito spetta al venditore a meno che non ci siano diversi accordi tra le parti.
In caso di affitto il costo del certificato APE deve essere sostenuto dal proprietario e non dall’affittuario.
Il costo dell’Attestato di Prestazione Energetica si aggira intorno ai 150 euro. Va però sottolineato che la cifra dipende molto dalla regione e anche dalla città in cui si trova l’immobile.
Quando è obbligatorio l’APE?
Secondo gli aggiornamenti apportati nell’aprile 2021, la Certificazione Energetica è obbligatoria nei seguenti casi:
- compravendita di un immobile
- donazione: trasferimenti a titolo gratuito
- affitto di edifici o singole unità immobiliari
- annunci di vendita o affitto di unità immobiliari (per determinare l’indice di prestazione energetica)
- edifici di nuova costruzione: al termine dei lavori
- ristrutturazione importanti
- per richiedere il Superbonus e tutti gli altri incentivi legati all’efficientamento energetico
- edifici pubblici ed aperti al pubblico
L’APE deve essere aggiornato nel caso di lavori di riqualificazione o ristrutturazione che modificano la prestazione energetica dell’immobile. Ad esempio se viene sostituita la caldaia oppure gli infissi la certificazione deve essere aggiornata.
Quando non è obbligatorio allegare l’APE?
In alcuni casi specifici non è obbligatorio redigere l’APE:
- edifici industriali e artigianali in cui gli ambienti vengono riscaldati per esigenze del processo produttivo
- edifici agricoli e rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione
- fabbricati isolati ma solo se dispongono di una superficie utile totale inferiore a 50 mq
- edifici non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso (di cui all’articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412) il cui utilizzo non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione (box, cantine, autorimesse, parcheggi multi-piano, depositi, strutture a protezione degli impianti sportivi)
- edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
- ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile
- fabbricati in costruzione “al rustico” o nello stato di “scheletro strutturale”, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile.
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